Art. 83.

      1. L'articolo 32 del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Art. 32. - (Decadenza e sospensione dalla potestà dei genitori). - La condanna all'ergastolo importa anche la decadenza dalla potestà dei genitori.
      La condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni produce, durante la pena, la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori, salvo che il giudice disponga altrimenti».